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Chiunque con la cattiva stagnatura, o in altro modo, rende nocivi alla salute utensili o recipienti destinati alla preparazione o alla conservazione di alimenti o bevande, ovvero detiene per il commercio o pone in commercio tali oggetti e' punito con l'ammenda da lire trecento a duemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura dell'esercizio da un mese ad un anno. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 5 giugno 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art247 · fonte del testo

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