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Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' disporre la chiusura dell'esercizio da un mese a un anno contro chiunque detiene per il commercio, pone in commercio; ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate per l'alimentazione, che siano riconosciute non genuine o corrotte o adulterate o comunque pericolose per la salute pubblica. Nei casi di recidiva o di particolare gravita', il prefetto puo' ordinare la chiusura definitiva dell'esercizio. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 5 giugno 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art243 · fonte del testo

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