Art. 242
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Sono soggetti a vigilanza; per la tutela della sanita' pubblica, i fabbricanti e i commercianti di sostanze alimentari e di bevande di ogni specie. A tale scopo le autorita' sanitarie possono fare eseguire ispezioni e visite ai locali di produzione e di smercio delle sostanze e bevande anzidette.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 5 giugno 1962
