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E' necessaria la licenza del prefetto per la pubblicita', a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialita' medicinali, presidi medici e chirurgici, ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici, di cure fisiche e affini, acque minerali, naturali o artificiali. Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto puo' sentire l'associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio. Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo comma e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 18 giugno 1941

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 209/1999

    Parametro
    3 giugno 1999

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge 19 di…

    Art. 76 cost. · Art. 2 Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno · Art. 201 Testo unico sanitarie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art201 · fonte del testo

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