Corte costituzionale

Ordinanza n. 209/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1999 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE

concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano), promosso

con ordinanza emessa il 26 maggio 1998 dal pretore di Genova,

iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40 - prima serie speciale -

dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 maggio 1998, pervenuta a

questa Corte il 2 settembre 1998, il pretore di Genova ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76

della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d)

della legge 19 dicembre 1992, n. 489 (Disposizioni in materia di

attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno),

degli artt. 12 (recte: 13), comma 2, e 15, comma 1, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva

92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano);

che l'art. 13, comma 2, del predetto decreto legislativo (cui

correttamente fa riferimento il remittente nella motivazione

dell'ordinanza, mentre nel dispositivo menziona per errore l'art.

12), nell'ambito della disciplina relativa alla consegna ai medici di

campioni gratuiti di medicinali, stabilisce che "i campioni non

possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data,

timbro e firma del destinatario";

che l'art. 15, comma 1, primo periodo, del predetto decreto

stabilisce che la violazione delle disposizioni del decreto medesimo

"sulla pubblicità presso gli operatori sanitari comporta

l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 201 del

t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265

e successive modificazioni";

che a sua volta l'art. 201, quinto comma, del citato testo unico

delle leggi sanitarie commina la pena dell'arresto fino a tre mesi e

dell'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 per le contravvenzioni

alle disposizioni dello stesso articolo in tema di pubblicità dei

medicinali;

che, ad avviso del remittente, l'art. 15, comma 1, del decreto

legislativo, là dove assoggetta alla pena congiunta dell'arresto e

dell'ammenda le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 13, comma

2, non sarebbe conforme ai criteri della delega di cui all'art. 2,

comma 1, lettera d) della legge n. 489 del 1992, che consente bensì

la previsione di sanzioni penali, ma stabilisce che "la pena

dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali; la pena

dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a

pericolo grave o a danno l'interesse protetto";

che, trattandosi nella specie di difetto di taluno dei requisiti

della richiesta scritta di campioni omaggio (il timbro, la firma, o

la data), secondo il remittente, pur se non sempre la mancanza di uno

di essi possa dirsi de plano costituire mero errore formale, si

dovrebbe però escludere che ponga in grave pericolo gli interessi

tutelati dalle norme, come invece avverrebbe ad esempio in caso di

violazione della norma che vieta la pubblicità dei farmaci

contenenti stupefacenti o di quella che impone di indicare nella

pubblicità che il medicinale ha ricevuto un'autorizzazione

all'immissione in commercio: pertanto il decreto legislativo delegato

avrebbe violato i limiti della delega, sanzionando in maniera più

grave anche fatti che non comportano pericolo grave per l'interesse

protetto;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo, con argomenti sviluppati e integrati

ulteriormente in una memoria successiva, che la questione sia

dichiarata infondata.

Considerato che lo stesso remittente non pone in dubbio che le

norme in materia di pubblicità dei medicinali rientrino fra quelle

per le cui violazioni la legge di delega prevede che possano essere

comminate sanzioni penali, tutelando esse l'interesse generale ad un

corretto esercizio di un'attività avente riflessi sulla salute

pubblica;

che, in particolare, la normativa in materia di pubblicità è

intesa non solo a favorire l'uso razionale dei medicinali, ma anche,

soprattutto là dove si occupa della pubblicità presso i medici, ad

assicurare la corretta circolazione dei farmaci;

che il remittente non qualifica senz'altro le violazioni in

questione come mere "infrazioni formali" (per le quali la legge di

delega prevede che sia comminata la pena della sola ammenda), ma si

limita a contestare che dette violazioni espongano a pericolo grave o

a danno l'interesse protetto, cioè che ricorra il presupposto al

quale la legge di delega condiziona la previsione della pena

dell'arresto e dell'ammenda;

che l'apprezzamento della gravità del pericolo cui vengono

esposti gli interessi protetti comporta un largo margine di

discrezionalità, nella specie esercitato dal legislatore delegato -

scegliendo di comminare per tutte le condotte considerate, poste in

essere in violazione delle norme sulla pubblicità dei farmaci presso

i medici, la stessa pena già prevista dalla legge previgente, e

confermata dal decreto legislativo delegato in questione (art. 6,

comma 10), per le infrazioni alle norme sulla pubblicità dei

medicinali presso i consumatori - senza che possano dirsi palesemente

violati i margini di tale discrezionalità, non potendosi giudicare

come manifestamente incongrua la valutazione compiuta di ritenere le

condotte in questione tali da esporre a pericolo grave gli interessi

medesimi;

che, peraltro, la minore o maggiore gravità della condotta, nei

singoli casi, è apprezzabile dal giudice ai fini della

determinazione in concreto della pena fra il minimo e il massimo

previsti dalla legge, senza che confligga di per sé con la

Costituzione la previsione di un'unica pena, graduabile in concreto,

per una pluralità di condotte di diversa gravità (cfr. sentenze n.

285 del 1991; n. 84 del 1997);

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva

92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano),

sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in

relazione all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge 19 dicembre

1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive

comunitarie relative al mercato interno), dal pretore di Genova con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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