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Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia senza autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del Consiglio provinciale di sanita'. Chiunque pone in esercizio stabilimenti o gabinetti o ambulatori indicati nel primo comma senza l'autorizzazione de] prefetto o contravviene alle prescrizioni imposte dal prefetto nell'atto di autorizzazione, e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti, gabinetti o ambulatori suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955

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