Art. 189 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 OTTOBRE 1998, N. 392

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((I presidii medici e chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno. Parimenti il commercio di presidii medici e chirurgici e' sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno. Il regolamento determina i presidii ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalita' da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonche' i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire mille a cinquemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; puo' inoltre procedere al sequestro dei presidii medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino. Il provvedimento del prefetto e' definitivo)).

Testo in vigore dal 18 giugno 1941 al 12 gennaio 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1941

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 18 giugno 1941. 23 parole tolte, 64 parole aggiunte.

I tolto: presidi aggiunto: presidii medici e chirurgici non possono essere tolto: posti in commercio senza aggiunto: prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno. Parimenti il commercio di presidii medici e chirurgici e' sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno. Il regolamento determina i tolto: presidi ai quali debba essere applicata tale disposizione e le modalita' che debbono essere osservate aggiunto: presidii ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalita' da osservare nel commercio di essiaggiunto: , anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonche' i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi tolto: e aggiunto: o con l'ammenda da lire mille a cinquemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi tolto: a aggiunto: ad un anno delle fabbriche, depositi o rivenditetolto: :aggiunto: ; puo' inoltre procedere al sequestro dei tolto: presidi aggiunto: presidii medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art189 · fonte del testo

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