Art. 189 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 OTTOBRE 1998, N. 392

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I presidi medici e chirurgici non possono essere posti in commercio senza autorizzazione del Ministro per l'interno. Il regolamento determina i presidi ai quali debba essere applicata tale disposizione e le modalita' che debbono essere osservate nel commercio di essi. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi a un anno delle fabbriche, depositi o rivendite: puo' inoltre procedere al sequestro dei presidi medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 18 giugno 1941

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art189 · fonte del testo

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