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Le specialita' medicinali provenienti dall'estero, pronte e confezionate per l'uso, non possono essere poste in commercio senza la preventiva registrazione del Ministero dell'interno, a meno che non sia diversamente stabilito nelle convenzioni internazionali. A tali specialita' sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni della presente sezione.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 1 ottobre 1991

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art166 · fonte del testo

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