Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 22 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →

Il Ministero dell'interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. A questa sono allegati:

  • a)l'elenco dei prodotti che il farmacista non puo' vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialita' medicinali;
  • b)l'elenco dei prodotti la vendita dei quali e' libera tutti senza restrizione;
  • c)l'elenco dei prodotti che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico, sotto l'osservanza delle speciali condizioni e restrizioni che sono determinate nel regolamento, con l'indicazione delle quantita' minime di vendita.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 22 gennaio 1943

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Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art124 · fonte del testo

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