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Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia e' personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme ((...)) che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, nelle varie localita' e tenuto conto del riposo settimanale. Egli puo' farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio da un farmacista laureato o diplomato, dandone avviso al prefetto. ((E' demandata al sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e in conformita' alle norme fissate dal prefetto, la determinazione degli orari relativi all'apertura e chiusura delle farmacie e al servizio notturno. Gli orari predetti debbono essere esposti al pubblico in ciascuna farmacia)). Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, e' tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1955 al 12 maggio 1968

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 ottobre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955. 3 parole tolte, 40 parole aggiunte.

Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia e' personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme tolto: e gli orariaggiunto: ... che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo … farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio da un farmacista laureato o diplomato, dandone avviso al prefettoaggiunto: . E' demandata al sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e in conformita' alle norme fissate dal prefetto, la determinazione degli orari relativi all'apertura e chiusura delle farmacie e al servizio notturno. Gli orari predetti debbono essere esposti al pubblico in ciascuna farmacia. Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, e' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art119 · fonte del testo

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