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[1]Art. 3 legge 23 giugno 1927, n.1066: ultimo comma; Art. 30 legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato da art. 6 legge 3 aprile 1928, n. 919: 2° e 3° comma: modificati.

[2](( Arruolamento degli idonei - Ripristino nella leva di terra di inscritti in determinate condizioni.)) (( Gli inscritti della leva di mare, riconosciuti, per condizioni fisiche, idonei, pienamente o limitatamente, al servizio alle armi, debbono essere arruolati nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi, o computati alla leva, se gia' arruolati volontariamente, come stabilito dal 1° comma, lettera e), del successivo art. 26. Fanno eccezione alla norma di cui sopra e sono restituiti alla leva di terra, previa cancellazione dalle liste di leva marittima: 1.° gli inscritti arruolati nel Regio esercito, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, ramo terra, nelle truppe coloniali, negli agenti di pubblica sicurezza, nella milizia forestale, portuale o stradale, nelle legioni libiche della M.V.S.N., o comunque siano o siano gia' stati incorporati in altri Corpi, il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva, o vi abbiano grado di ufficiale; 2° gli inscritti residenti all'estero che chiedano di fruire della speciale ferma adottata dal Regio esercito prevista dal successivo art. 70; 3° gli inscritti che, all'atto della chiamata della leva di mare della propria classe di nascita, siano residenti o domiciliati in Colonia; 4° gli inscritti in possesso del brevetto del corso premilitare di pilotaggio aereo o di motorista di aviazione; 5° gli inscritti in possesso del certificato di specializzazione aeronautica o del brevetto di pilota civile di aeroplano, o che abbiano frequentato i corsi di volo a vela presso le Scuole regolarmente costituite, nonche' gli inscritti che comprovino di aver lavorato per almeno sei mesi presso ditte dell'industria aeronautica; 6° gli inscritti per i quali sia dimostrato il difetto di requisiti per appartenere alla leva di mare, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestar servizio nella Regia marina; 7° gli inscritti che, all'atto della chiamata alle armi, siano riformati; 8° gli inscritti per i quali, in via eccezionale, il Ministero della marina, di concerto con quello della guerra, determini il trasferimento alla leva di terra. Possono essere ripristinati alla leva di terra, previo assentimento del Ministero della marina: 1° gli inscritti il cui padre, o la persona a cui favore il titolo e' costituito, dimostri al Consiglio di leva marittima, prima della visita medica dell'inscritto, che questi, fin dal giorno dell'apertura della leva, si trova nelle condizioni di famiglia di cui al successivo art. 62, per uno dei titoli indicati nel manifesto di chiamata della leva; 2° gli inscritti che, all'atto della chiamata alle armi, siano assegnati ai servizi sedentari)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1932 al 1 gennaio 1937. 116 parole tolte, 153 parole aggiunte in 9 capoversi.

Arruolamento degli idoneitolto: .

aggiunto: - Ripristino nella leva di terra di inscritti in determinate condizioni. Gli inscritti della leva di mareaggiunto: , riconosciuti, per condizioni fisiche, idonei tolto: (aggiunto: , pienamente o limitatamentetolto: )aggiunto: , al servizio alle armi, debbono essere arruolati nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi tolto: (C. R. E. M.)aggiunto: , o computati alla levaaggiunto: , se gia' arruolati volontariamenteaggiunto: , come stabilito dal tolto: comma e) del successivo articolo aggiunto: 1° comma, lettera e), del successivo art. 26. Fanno eccezione alla norma di cui sopra e tolto: vengono aggiunto: sono restituiti alla leva di terra, previa cancellazione dalle liste di leva marittima:

tolto: a) gli inscritti gia' arruolati nel R. Esercito aggiunto: 1.° gli inscritti arruolati nel Regio esercito, nella Regia aeronautica, nella tolto: R. Guardia aggiunto: Regia guardia di finanza, ramo terra, nelle truppe coloniali, negli agenti di pubblica sicurezza, nella tolto: Milizia aggiunto: milizia forestale, portuale o stradale, nelle legioni libiche della M.V.S.N.aggiunto: , o comunque siano o siano gia' stati incorporati in altri Corpiaggiunto: , il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di levaaggiunto: , o vi abbiano grado di ufficiale;

tolto: b) gli inscritti il cui padre o la persona a cui favore il titolo e' costituito dimostri al Consiglio di leva marittima, prima della visita medica dell'inscritto, che questi fin dal giorno dell'apertura della leva, si trova nelle condizioni di famiglia prescritte dalla legge sul reclutamento del R. Esercito per ottenere, per uno dei titoli indicati nel manifesto di chiamata della leva di cui al successivo art. 23, l'assegnazione ad una delle ferme minori;

tolto: c) gli inscritti aggiunto: 2° gli inscritti residenti all'estero che chiedano di fruire della speciale ferma adottata dal tolto: R. Esercito contemplata aggiunto: Regio esercito prevista dal successivo art. 70;

tolto: d) aggiunto: 3° gli inscritti cheaggiunto: , all'atto della chiamata della leva di mare della propria classe di nascitaaggiunto: , siano residenti o domiciliati in Colonia;

tolto: e) aggiunto: 4° gli inscritti in possesso del brevetto del corso premilitare di pilotaggio aereo o di motorista di aviazione;

tolto: f) aggiunto: 5° gli inscritti in possesso del certificato di specializzazione aeronautica o del brevetto di pilota civile di aeroplanoaggiunto: , o che abbiano frequentato i corsi di volo a vela presso le tolto: scuole aggiunto: Scuole regolarmente costituite, nonche' gli tolto: iscritti aggiunto: inscritti che comprovino di aver lavorato per tolto: sei mesi almeno aggiunto: almeno sei mesi presso ditte dell'industria aeronauticatolto: .

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: g)aggiunto: ; 6° gli inscritti per i quali sia dimostrato il difetto di requisiti per appartenere alla leva di mare, o tolto: per aggiunto: che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestar servizio nella Regia marina; 7° gli inscritti che, all'atto della chiamata alle armi, siano riformati; 8° gli inscritti per i quali, in via eccezionale, il tolto: Ministro per la aggiunto: Ministero della marina, di concerto con quello tolto: per la aggiunto: della guerra, determini il trasferimento alla leva di terraaggiunto: . Possono essere ripristinati alla leva di terra, previo assentimento del Ministero della marina: 1° gli inscritti il cui padre, o la persona a cui favore il titolo e' costituito, dimostri al Consiglio di leva marittima, prima della visita medica dell'inscritto, che questi, fin dal giorno dell'apertura della leva, si trova nelle condizioni di famiglia di cui al successivo art. 62, per uno dei titoli indicati nel manifesto di chiamata della leva; 2° gli inscritti che, all'atto della chiamata alle armi, siano assegnati ai servizi sedentari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art7 · fonte del testo

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