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[1]Art. 3 legge 23 giugno 1927, n.1066: ultimo comma; Art. 30 legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato da art. 6 legge 3 aprile 1928, n. 919: 2° e 3° comma: modificati.

[2]Arruolamento degli idonei.

[3]Ripristino nella leva di terra di inscritti in determinate condizioni. Gli inscritti della leva di mare riconosciuti, per condizioni fisiche, idonei (pienamente o limitatamente) al servizio alle armi, debbono essere arruolati nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi (C. R. E. M.) o computati alla leva se gia' arruolati volontariamente come stabilito dal comma e) del successivo articolo 26. Fanno eccezione alla norma di cui sopra e vengono restituiti alla leva di terra, previa cancellazione dalle liste di leva marittima:

  • a)gli inscritti gia' arruolati nel R. Esercito, nella Regia aeronautica, nella R. Guardia di finanza, ramo terra, nelle truppe coloniali, negli agenti di pubblica sicurezza, nella Milizia forestale, portuale o stradale, nelle legioni libiche della M.V.S.N. o comunque siano o siano gia' stati incorporati in altri Corpi il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva o vi abbiano grado di ufficiale;
  • b)gli inscritti il cui padre o la persona a cui favore il titolo e' costituito dimostri al Consiglio di leva marittima, prima della visita medica dell'inscritto, che questi fin dal giorno dell'apertura della leva, si trova nelle condizioni di famiglia prescritte dalla legge sul reclutamento del R. Esercito per ottenere, per uno dei titoli indicati nel manifesto di chiamata della leva di cui al successivo art. 23, l'assegnazione ad una delle ferme minori;
  • c)gli inscritti residenti all'estero che chiedano di fruire della speciale ferma adottata dal R. Esercito contemplata dal successivo art. 70;
  • d)gli inscritti che all'atto della chiamata della leva di mare della propria classe di nascita siano residenti o domiciliati in Colonia;
  • e)gli inscritti in possesso del brevetto del corso premilitare di pilotaggio aereo o di motorista di aviazione;
  • f)gli inscritti in possesso del certificato di specializzazione aeronautica o del brevetto di pilota civile di aeroplano o che abbiano frequentato i corsi di volo a vela presso le scuole regolarmente costituite, nonche' gli iscritti che comprovino di aver lavorato per sei mesi almeno presso ditte dell'industria aeronautica.
  • g)gli inscritti per i quali sia dimostrato il difetto di requisiti per appartenere alla leva di mare, o per i quali, in via eccezionale, il Ministro per la marina, di concerto con quello per la guerra, determini il trasferimento alla leva di terra.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 1 gennaio 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art7 · fonte del testo

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