Art. 68 — Dispense provvisorie e definitive dal servizio alle armi degli arruolati residenti all'estero

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[1]Dispense provvisorie e definitive dal servizio alle armi degli arruolati residenti all'estero.

[2]I residenti all'estero arruolati in conformita' dell'art. 33 sono, in tempo di pace e finche' duri la loro permanenza all'estero, dispensati dal presentarsi alle armi. Gli arruolati di cui sopra sono, dopo il compimento del 32° anno di eta', definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva anche se rimpatrino, salvo l'obbligo, per essi, di rispondere, quando si trovino in Patria, ai richiami ed alle chiamate di controllo della loro classe. Gli arruolati predetti sono invece obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe di leva quando rimpatrino prima del compimento del 32° anno di eta', ammenoche', essendo nati all'estero ed investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato, nell'Esercito regolare del paese di nascita, un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 15 dicembre 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art68 · fonte del testo

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