Art. 66 — Dispense dalla ferma di leva agli arruolati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1932 al 15 dicembre 1949. Leggi il testo vigente →

[1]Dispense dalla ferma di leva agli arruolati in condizione di limitata idoneita'.

[2]Il Ministro per la marina ha, in tempo di pace, facolta' di dispensare dal compiere la ferma di leva, tutti o parte degli arruolati nelle condizioni fisiche di limitata idoneita' al servizio militare di cui al precedente art. 38.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 15 dicembre 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art66 · fonte del testo

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