Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008. 250 parole tolte, 24 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: legge 23 giugno 1927, n. 1066;art. 43, 1° comma: art. 44. 1° comma: modificati.
tolto: Concessioni agli studenti universitari e di istituti assimilati.
tolto: Il Ministro per la marina puo' concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi, di anno in anno, fino al 26° anno di eta' agli arruolati che siano:
tolto: a) studenti di Universita' o di Istituti assimilati ad Universita';
tolto: b) studenti degli Istituti superiori di belle arti, musicali e navali, e delle Scuole superiori agrarie, industriali e commerciali designate dal regolamento. Gli studenti di cui al presente articolo possono, a domanda, continuare, sempre fino al 26° anno di eta', a fruire del ritardo della prestazione del servizio anche quando siano venuti a trovarsi in una delle seguenti condizioni:
tolto: a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;
tolto: b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea od il diploma finale nel numero di anni fissato per la Facolta', Scuola universitaria od Istituto cui appartengono, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purche', in entrambi i casi, continuino ad attendere agli studi intrapresi;
tolto: c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguita la laurea o il diploma finale, ad altra Facolta' o Scuola universitaria, o ad altro Istituto superiore;
Mostra gli altri 2 capoversi cambiati
tolto: d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessita' di rimanere ancora in congedo, per migliorare, comunque, la loro preparazione culturale o professionale.aggiunto: Testo unico-art.52
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133