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[1]legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 43, 1° comma: art. 44. 1° comma: modificati.

[2]Concessioni agli studenti universitari e di istituti assimilati.

[3]Il Ministro per la marina puo' concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi, di anno in anno, fino al 26° anno di eta' agli arruolati che siano:

  • a)studenti di Universita' o di Istituti assimilati ad Universita';
  • b)studenti degli Istituti superiori di belle arti, musicali e navali, e delle Scuole superiori agrarie, industriali e commerciali designate dal regolamento. Gli studenti di cui al presente articolo possono, a domanda, continuare, sempre fino al 26° anno di eta', a fruire del ritardo della prestazione del servizio anche quando siano venuti a trovarsi in una delle seguenti condizioni:
  • a)abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;
  • b)non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea od il diploma finale nel numero di anni fissato per la Facolta', Scuola universitaria od Istituto cui appartengono, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purche', in entrambi i casi, continuino ad attendere agli studi intrapresi;
  • c)abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguita la laurea o il diploma finale, ad altra Facolta' o Scuola universitaria, o ad altro Istituto superiore;
  • d)conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessita' di rimanere ancora in congedo, per migliorare, comunque, la loro preparazione culturale o professionale.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art52 · fonte del testo

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