Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 17 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Inscritti di leva residenti all'estero.

[3]Gli inscritti di leva nati e residenti all'estero o espatriati prima del 18° anno di eta', possono, in tempo di pace, chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o subendo la visita con le modalita' e gli effetti di cui all'ultimo comma del presente articolo. In tali casi essi vengono prosciolti, in via amministrativa, dalla renitenza, nella quale fossero eventualmente incorsi. Quelli di essi che rimpatriano vengono invece prosciolti dalla eventuale renitenza, soltanto se si presentano alla competente Capitaneria di porto entro trenta giorni dal loro rimpatrio. In caso di mobilitazione, gli' inscritti di cui sopra sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nel Regno con le modalita' anzi indicate entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione. Trascorso tale termine, la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge. ((Gli iscritti di leva espatriati prima dell'apertura della leva della loro classe ai sensi dell'art. 10 e quelli espatriati dopo l'apertura della leva, medesima ai sensi dell'art. 13 e non ancora sottoposti all'esame personale di cui all'art. 26 sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alla notificazione fatta alle Capitanerie ai termini degli articoli 10 e 13)). I connazionali espatriati come sopra hanno facolta' di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le autorita' diplomatiche o consolari. Queste possono valersi, per gli accertamenti, degli ospedali locali, e qualora sia riscontrata la loro inabilita' al servizio militare, ne danno notizia, per il tramite del Ministero della marina, ai Consigli di leva marittima od al Comando superiore del C. R. E. M., secondo che si tratti di inscritti di leva o di individui gia' arruolati.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1949

Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1932 al 15 dicembre 1949. 8 parole tolte, 38 parole aggiunte.

… renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge. Gli tolto: inscritti aggiunto: iscritti di leva espatriati aggiunto: prima dell'apertura della leva della loro classe ai sensi dell'art. 10 aggiunto: e quelli espatriati dopo l'apertura della leva, medesima ai sensi dell'art. 13 e non ancora sottoposti all'esame personale di cui all'art. 26 sono arruolati dal Consiglio di leva senza visitatolto: , in base alla notificazione fatta alle tolto: capitanerie dalle autorita' di cui all'articolo 10 aggiunto: Capitanerie ai termini degli articoli 10 e 13. I connazionali espatriati come sopra hanno facolta' di farsi visitare a proprie spese, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art33 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari