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[1]Art. 17 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Inscritti di leva residenti all'estero.

[3]Gli inscritti di leva nati e residenti all'estero o espatriati prima del 18° anno di eta', possono, in tempo di pace, chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o subendo la visita con le modalita' e gli effetti di cui all'ultimo comma del presente articolo. In tali casi essi vengono prosciolti, in via amministrativa, dalla renitenza, nella quale fossero eventualmente incorsi. Quelli di essi che rimpatriano vengono invece prosciolti dalla eventuale renitenza, soltanto se si presentano alla competente Capitaneria di porto entro trenta giorni dal loro rimpatrio. In caso di mobilitazione, gli' inscritti di cui sopra sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nel Regno con le modalita' anzi indicate entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione. Trascorso tale termine, la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge. Gli inscritti di leva espatriati ai sensi dell'art. 10 sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita, in base alla notificazione fatta alle capitanerie dalle autorita' di cui all'articolo 10. I connazionali espatriati come sopra hanno facolta' di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le autorita' diplomatiche o consolari. Queste possono valersi, per gli accertamenti, degli ospedali locali, e qualora sia riscontrata la loro inabilita' al servizio militare, ne danno notizia, per il tramite del Ministero della marina, ai Consigli di leva marittima od al Comando superiore del C. R. E. M., secondo che si tratti di inscritti di leva o di individui gia' arruolati.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 15 dicembre 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art33 · fonte del testo

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