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[1]Art 93 legge 23 giugno 1927, n. 1066.
[2]Pene per le infermita' od imperfezioni simulate.
[3]Gli inscritti di leva che, al fine di esimersi dal servizio militare marittimo, abbiano simulato infermita' od imperfezioni con atti tali da indurre in errore l'autorita' competente sono puniti colla reclusione da uno a tre mesi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 9 dicembre 1935, n. 2447, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1936, n. 1243, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che sono abrogate le disposizoni del presente articolo in quanto incompatibili con le disposizioni contenute negli artt. 174 e 174-septies del Codice penale per l'esercito e 196 a 196-septies dal Codice penale militare marittimo.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1936 al 22 dicembre 2008
