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[1]Art 93 legge 23 giugno 1927, n. 1066.
[2]Pene per le infermita' od imperfezioni simulate.
[3]Gli inscritti di leva che, al fine di esimersi dal servizio militare marittimo, abbiano simulato infermita' od imperfezioni con atti tali da indurre in errore l'autorita' competente sono puniti colla reclusione da uno a tre mesi.
Testo in vigore dal 27 ottobre 1932 al 4 febbraio 1936
