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[1](Art. 1, 4, 5 e 6 R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473/786; art. 1, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881/1890, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597/922; art. 3 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66/231, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898/206; art. 1, p. I e art. 2 R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; art. 83 R. decreto 11 aprile 1926, n. 736/1037; art. 1 R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito in legge 13 aprile 1933, n. 469).

[2]In correlazione a quanto forma oggetto dell'articolo precedente il Consorzio ha a sua disposizione ed amministra il fondo di lire 209.120.000 (duecentonovemilioni centoventimila) di cui ai decreti-legge 15 settembre 1923, n. 1997, 6 novembre 1924, n. 1881/1890, 3 gennaio 1926, n. 66/231 convertiti nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473/786, 21 marzo 1926, n. 597/922 e 24 maggio 1926, n. 898/1206.

[3]Tale somma somministrata dallo Stato entro l'esercizio finanziario 1928-29 e' corrisposta al Consorzio a titolo di anticipazione per provvedere alle seguenti opere:

  • a)opera di costruzione del bacino commerciale Vittorio Emanuele III, e opere di prolungamento e riparazioni straordinarie del Molo Galleria per la parte eccedente la somma di L. 53.000.000 gia' erogata dal Consorzio suddetto;
  • b)opere di arredamento del suddetto bacino Vittorio Emanuele III;
  • c)impianti ferroviari del suddetto bacino;
  • d)sistemazione degli impianti ferroviari del Molo Vecchio;
  • e)elettrificazione delle linee ferroviarie del porto;
  • f)costruzione della Stazione marittima da passeggeri al Ponte dei Mille;
  • g)costruzione di un bacino di carenaggio ed altre opere supplementari del porto.

[4]Il Consorzio ha avuto inoltre, dallo Stato, sempre a titolo di anticipazione, ed ha erogato la somma di L. 4.680.000 durante gli esercizi finanziari 1923-25 ai sensi dell'art. 4, lettera B, del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, per servizi di vigilanza attinenti alla sicurezza in porto delle merci, delle navi e delle persone, ed avra' ancora dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1959 la somma annua di L. 1.400.000 per provvedere al pagamento della quota di ammortamento sul prestito di L. 45.000.000 contratto con le Casse di Risparmio di Genova e delle Provincie Lombarde in base alle convenzioni 2 agosto 1905 e 14 aprile 1911 per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del Molo Galleria, di cui alla lettera a) precitata.

[5]Il Consorzio, infine - sulla somma di L. 108.000.000 prevista dal R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito in legge 13 aprile 1933, n. 469, pel completamento del programma delle opere di ampliamento e sistemazione del porto - amministra una prima quota di L. 50.000.000 messa a sua disposizione dal citato R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, e da somministrarsi in misura non superiore a 25 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1932-33 e 1933-34 ed a titolo di anticipazione per provvedere ad un primo gruppo di lavori atti a completare le seguenti opere:

  • h)costruzione dei muri di sponda degli ultimi tre sporgenti di ponente e di quelli delle calate di raccordo del bacino XXVIII Ottobre e della scogliera per l'idroscalo;
  • i)demolizione della estremita' del Molo Vecchio, sistemazione dei ponti Doria e dei Mille, prolungamento del nuovo bacino di carenaggio alle Grazie, fino alla concorrenza di L. 18.000.000;
  • l)eventuali spese complementari per le sopraelencate opere. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 1 marzo 1938, n. 416, convertito senza modificazioni dalla L. 4 giugno 1938, n. 1198, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Il termine di restituzione delle somme somministrate dallo Stato, come agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e' prorogato al 30 giugno 1973".

Testo in vigore dal 21 maggio 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1938

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1936 al 21 maggio 1938.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 1 marzo 1938, n. 416, convertito senza modificazioni dalla L. 4 giugno 1938, n. 1198, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Il termine di restituzione delle somme somministrate dallo Stato, come agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e' prorogato al 30 giugno 1973".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art12 · fonte del testo

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