Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 892/1988

    Questione infondata
    26 luglio 1988

    Il mantenimento dell'onere posto ai Comuni di contribuire alle spese per le opere portuali relative ai porti di seconda categoria, prima classe, rimaste di competenza statale - mentre tale onere è venuto meno per i porti di seconda categoria delle classi successive alla prima a seguito del trasferimento delle opere alle regioni - , è pienamente giustificato e ragionevole, essendo obiettivamente diverse le situazioni poste a raffronto, ed in considerazione dei vantaggi innegabilmente più notevoli che ai detti Comuni derivano dal traffico che si svolge nei porti di maggior rilievo; ne' sono violati gli artt. 5 e 128 Cost., in quanto le autonomie locali ricevono riconoscimenti nei limiti ed in base alle attribuzioni previste dalle leggi dello Stato che ne determinano gli oneri economici, in un sistema di finanza pubblica allargata nel quale i trasferimenti sono disposti tenendo conto degli oneri gravanti sugli stessi enti locali. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost. - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7, 8 segg. del R.D. 2 aprile 1885, n. 3095, dell'art. 91, lett. e, n. 5 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 11, primo comma, lett. a, n. 2 del R.D. 16 gennaio 1936, n. 801).

    Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 128 cost. · Art. 4 Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008. 357 parole tolte, 24 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: (Art. 9 legge 12 febbraio 1903, n. 50, art. 1, p. XI, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268;art. 1 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66/231, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898/1206; art. 1, p. VIII, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; art. 2 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321/611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693/333; art. 2 R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito in legge 13 aprile 1933, n 469).

tolto: Il Consorzio, per disimpegnare le attribuzioni e per sostenere gli oneri deferitigli, ha a sua disposizione ed amministra i seguenti proventi:

tolto: a) per surrogazioni stabilite od autorizzate dalla legge:

tolto: 1° residuo dei fondi stanziati con la legge 2 agosto 1897, n. 349; 2° contributi imposti alle Provincie ed ai Comuni;

tolto: 3° contributo annuale dato dallo Stato nella misura e nei modi indicati nel successivo art. 20;

tolto: 4° frutti dell'uso e della concessione di aree, fabbricati, locali, impianti e meccanismi nel porto di Genova;

tolto: 5° somme versate dai privati come rimborso delle spese occorse per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti, ecc., in contravvenzione alla polizia tecnica del porto;

tolto: b) per contribuzioni imponibili:

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: 6° prodotto della imposizione di speciali tasse portuali e di diritti sui certificati, attestazioni ed altri documenti rilasciati, dal Consorzio, e che non siano gratuiti per legge;

tolto: c) per credito:

tolto: 7° fondi ricavati mediante i prestiti e le altre operazioni finanziarie consentite dalla legge;

tolto: d) per liberalita':

tolto: 8° beni e somme provenienti da successioni testamentarie, da donazioni, da oblazioni volontarie;

tolto: e) per altri titoli:

tolto: 9° somme di qualsivoglia provenienza messe a disposizione del Consorzio;

tolto: 10° somme ricavate dalla vendita dei beni patrimoniali passati al Consorzio ai termini del successivo art. 16 ad eccezione del valore che sara' realizzato dalla vendita delle aree che risulteranno disponibili in conseguenza dello sbancamento del promontorio di San Benigno.

tolto: Detto valore dovra' devolversi all'Erario dello Stato nei limiti e secondo le modalita' indicate nel successivo art. 13, primo comma.aggiunto: Testo unico-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art11 · fonte del testo

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