Art. 15 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 7
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Il deposito del contrassegno ((di cui all'articolo 14)) deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.
Testo in vigore dal 31 dicembre 2005 al 31 luglio 2021
