Art. 11 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 aprile 1976 al 23 maggio 2015. Leggi il testo vigente →

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione. ((Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione)). I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

Testo in vigore dal 25 aprile 1976 al 23 maggio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 1976

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1957 al 25 aprile 1976. 15 parole tolte, 16 parole aggiunte.

… fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione. tolto: La votazione per l'elezione della Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente aggiunto: Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione. I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art11 · fonte del testo

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