Art. 11 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 2015 al 12 novembre 2017. Leggi il testo vigente →
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione. I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi. ((Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovra' tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi)). 42
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 maggio 2015, n. 52
42con decorrenza dal 1 luglio 2016
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
Testo in vigore dal 23 maggio 2015 al 12 novembre 2017
