[1](Art. 7 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 4 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 179 testo unico finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 - Art. 6 legge 13 aprile 1933, n. 298).

[2]L'Opera nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi:

[3]1° con un contributo dello Stato, determinato annualmente con la legge del bilancio; 4

[4]2° coi fondi stanziati, per l'assistenza dei fanciulli poveri, nei bilanci delle istituzioni destinate alla erogazione di sussidi di carattere indeterminato, in forza dell'art. 20 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

[5]3° con la percentuale degli utili di gestione dei Monti di Pieta' di prima categoria riservata, in base all'art. 3 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, a favore delle istituzioni di beneficenza e assistenza sociale;

[6]4° con quella percentuale di utili netti che potra' essere annualmente destinata a suo favore dai seguenti Istituti di credito: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Santo Spirito di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di San Paolo di Torino, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;

[7]5° col quarto delle imposte di soggiorno e di cura, a norma dell'art. 179 del testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

[8]6° con le contribuzioni dei soci;

[9]7° con le rendite del proprio patrimonio provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni, o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opera nazionale o a favore dell'infanzia in genere, senza determinazione di enti o istituti.

[10]I fondi di cui ai nn. 2, 3 e 5 del presente articolo debbono erogarsi per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia nelle provincie e nei comuni in cui hanno sede principale le istituzioni da cui essi rispettivamente provengono o nei quali sono riscosse le imposte di soggiorno e di cura.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1975, n. 698

4

La L. 23 dicembre 1975, n. 698, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il contributo statale di cui all'articolo 7, primo comma, n. 1, del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' soppresso".

Testo vigente dal 15 gennaio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1935 al 15 gennaio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1975, n. 698

    La L. 23 dicembre 1975, n. 698, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il contributo statale di cui all'articolo 7, primo comma, n. 1, del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' soppresso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art7 · fonte del testo

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