[1](Art. 8 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 5 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 7 legge 13 aprile 1933, n. 298).

[2]In ogni Provincia i compiti dell'Opera nazionale sono attuati da una Federazione con sede nel comune capoluogo, costituita da tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.

[3]La Federazione e' retta da un Consiglio di 11 membri, compresi il presidente e il vice presidente, che sono di diritto, rispettivamente, il preside della Amministrazione provinciale o un rettore da lui delegato, e la fiduciaria provinciale dei Fasci femminili o una sua delegata.

[4]Fanno parte di diritto del Consiglio:

  • 1)il consigliere di prefettura preposto ai servizi dell'assistenza e beneficenza pubblica;
  • 2)il medico provinciale;
  • 3)il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato.

[5]Gli altri sei componenti sono nominati, rispettivamente, uno dal segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, quattro dal prefetto nelle persone di un medico specializzato in ostetricia e di un medico specializzato in pediatria e di due rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione della maternita' e dell'infanzia, uno dal presidente dell'Opera nazionale scegliendolo fra i soci esperti in materia di assistenza materna e infantile, residenti nella Provincia, in conformita' al disposto del precedente art. 3.

[6]I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

[7]I componenti non di diritto del Consiglio direttivo, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio; il presidente dell'Opera nazionale la puo' promuovere.

[8]Gli stessi componenti possono essere revocati dall'incarico con decreto del Prefetto, contro il quale e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

[9]Contro la determinazione del Ministro non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.

[10]La Federazione ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dalla Provincia e si avvale, per la sua gestione, dell'opera del segretario e del personale dell'amministrazione provinciale.

[11]Quando, pel funzionamento della Federazione, si renda necessaria, in mancanza di prestazioni volontarie, l'assunzione di altro personale, l'Opera dovra' stabilirne i diritti e le attribuzioni, con speciale regolamento da approvarsi dal Ministero dell'interno, di concerto con quello dello finanze.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art8 · fonte del testo

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