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[1]Misura della pensione dei superstiti.
[2]Art. 12 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.
[3]La pensione ai superstiti e' stabilita in una aliquota della pensione gia' liquidata, o che sarebbe spettata all'iscritto, e precisamente: se sia superstite soltanto la vedova: 50%; se siano superstiti soltanto i figli aventi diritto: 50% per un figlio; 60% per due; 70% per tre: 80% per quattro o piu'; se sia superstite la vedova con figli: 60% con un solo figlio; 70% con due; 80% con tre o piu'. Venendo a mancare la vedova ed alcuni dei figli aventi diritto a pensione, questa e' soggetta a revisione secondo le aliquote predette ed in relazione al numero dei superstiti.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967
