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[1]Orfani aventi diritto a pensione.
[3]Agli effetti del presente testo unico sono considerati minorenni gli orfani fino all'eta' di 18 anni compiuti e le orfane nubili fino all'eta' di 21 anni compiuti. Sono equiparati ai figli legittimi i figli adottivi ed affiliati, quelli legalmente riconosciuti e giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono, altresi', equiparati ai minorenni i figli maggiorenni a carico riconosciuti inabili al lavoro, in modo assoluto e permanente, alla data della morte del marittimo e finche' dura la inabilita'.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967
