Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. Leggi il testo vigente →

[1]Orfani aventi diritto a pensione.

[2]Art. 35 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 14 decreto legislativo luogotenziale 22 marzo 1946, n. 391; art. 38 decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1957, n. 881.

[3]Agli effetti del presente testo unico sono considerati minorenni gli orfani fino all'eta' di 18 anni compiuti e le orfane nubili fino all'eta' di 21 anni compiuti. Sono equiparati ai figli legittimi i figli adottivi ed affiliati, quelli legalmente riconosciuti e giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono, altresi', equiparati ai minorenni i figli maggiorenni a carico riconosciuti inabili al lavoro, in modo assoluto e permanente, alla data della morte del marittimo e finche' dura la inabilita'.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art43 · fonte del testo

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