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[1]Maggiorazione della pensione per il differimento. Trattamenti minimi.
[3]Fermo restando il limite massimo previsto dal secondo, comma del precedente art. 37, agli assicurati marittimi che inoltrino la domanda di pensione di vecchiaia dopo trascorso quasi un anno dalla data del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione spettante alla dato della domanda viene maggiorato di un trentesimo della competenza media per ogni anno intero di navigazione sino al 65° anno di eta', se uomini, e 60°, se donne. Il differimento della liquidazione della pensione oltre i limiti dell'eta' pensionabile comporta l'obbligo delle normali contribuzioni globali di cui all'art. 19 del presente testo unico. In nessun caso la pensione potra' essere inferiore a L. 15.000 mensili, se diretta, ed a L. 10.000 mensili, se di riversibilita'. La disposizione del precedente comma non si applica ai titolari di piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita' la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora, per effetto del cumulo, del pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito. Il trattamento minimo stabilito per le pensioni dirette e' maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico, minore di 18 anni o inabile al lavoro.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967
