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[1]Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatori per tubercolotici, dei, periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilita', temporanea per infortunio e dei periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio.
[2]Art. 11 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.
[3]I periodi di disoccupazione indennizzata, i periodi di degenza in regime sanatoriale per tubercolotici ed i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, i periodi di malattia e di inabilita' temporanea per infortunio ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa durante lo stato di gravidanza o di puerperio, che non risultino gia' coperti da contribuzione, sono riconosciuti utili a tutti gli effetti delle prestazioni a favore degli iscritti della Cassa nazionale per la previdenza marinara nei limiti e con le condizioni richiesti per tale riconoscimento dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti. Per gli iscritti che possano far valere anche contribuzioni nella assicurazione generale obbligatoria, il riconoscimento dei periodi suddetti viene effettuato in quel Fondo presso il quale sono stati versati i contributi nell'ultimo periodo di lavoro prestato anteriormente alla data di inizio d' periodo da riconoscere utile. Per la copertura degli oneri relativi ai periodi di disoccupazione e di assistenza antitubercolare degli iscritti alla "Gestione marittimi" sara' annualmente trasferita alla Cassa nazionale per la previdenza marinara una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico delle Gestioni delle assicurazioni contro la disoccupazione o contro la tubercolosi sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate e di assistenza sanatoriale e post-sanatoriale complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato alla Cassa per la generalita' degli iscritti. Detta somma e' devoluta al Fondo di capitalizzazione ed al fondo di ripartizione delle due Gestioni nelle percentuali stabilite per la contribuzione dagli artt. 60 e 82 del presente testo Unico.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967
