È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 47 del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e dell'art. 1, commi 243, 244 e 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui riconoscono all'INPDAP l'esclusiva per il rilascio della garanzia per le cessioni di quote dello stipendio per prestiti concessi ai dipendenti pubblici, in quanto antecedentemente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2004, n. 311, la quale, da un lato, all'art. 1, comma 137, ha modificato l'art. 54 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nel senso di consentire anche ai dipendenti statali il ricorso al mercato delle assicurazioni private e, dall'altro, all'art. 1, comma 138, ha abrogato il denunciato art. 47 del d.P.R. n. 1032 del 1973: novità legislative che il giudice a quo non ha preso in considerazione.
Art. 47 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 54 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni