Contro i provvedimenti concernenti le prestazioni e i contributi di cui alla presente legge nonche' avverso i provvedimenti in materia di previdenza marinara di cui alla presente legge ed al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e' ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato amministratore che decide in via definitiva a norma dell'articolo 2 della presente legge. Non e' ammessa proposizione della domanda giudiziale ai sensi dei successivi articoli 95 e 96 prima che sia definito il procedimento di reclamo in via amministrativa, salvo il caso previsto dall'articolo 95, secondo comma. Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art94 · fonte del testo

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