[1](R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 16).

[2]E' in ogni caso ammessa la vendita diretta al dettaglio da parte dei produttori, sotto l'osservanza delle norme che il regolamento comunale stabilira' in proposito. Per la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca, il direttore del mercato all'ingrosso, in casi speciali, puo' essere autorizzato dall'autorita' comunale a concedere licenze provvisorie della validita' non maggiore di due giorni, anche in deroga al disposto del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art87 · fonte del testo

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