[1](R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2472).

[2]La concessione di crediti alle cooperative ed ai consorzi puo' essere subordinata, dalla Banca mutuante, all'assicurazione, presso imprese od enti legalmente operanti nel Regno, della totalita' o di parte del naviglio, degli attrezzi e delle cose delle singole industrie per le quali il prestito fu emesso, per tutti i rischi cui possono andare soggette. Per la detta assicurazione possono essere anche costituite, fra gli interessati, associazioni mutue, e federazioni provinciali e regionali. La costituzione ed il funzionamento delle une e delle altre sono disciplinati secondo le norme, in quanto applicabili, del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, e del relativo regolamento, od altrimenti secondo le norme del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive modificazioni.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art51 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari