[1](Legge 24 marzo 1921, n. 312, articoli 7 e 9; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 4°).

[2]Le societa' cooperative di pescatori lavoratori, oltre che delle agevolazioni tributarie, consentite dalle leggi vigenti, godono, purche' riunite in Consorzio come all'articolo precedente, dei seguenti benefici:

  • a)della esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 40 della tabella C annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, nonche' delle altre disposizioni speciali stabilite, per le societa' cooperative, dagli articoli 65 e 67 della citata legge di registro, purche' il capitale complessivo di ciascuna societa' non superi le L. 500.000;
  • b)della applicazione ai prestiti, contratti a norma dell'art. 49 della presente legge, della disposizione dell'art. 5 (2° comma) del decreto-legge Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386. Esse possono inoltre essere ammesse a godere:
  • c)della concessione, su parere della Commissione consultiva, di premi per costruzione di scafi con o senza motori, e di scafi portapesce;
  • d)della concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni, per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo, pel funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari all'industria della pesca, e per ogni altra attivita' spesa per il maggior sviluppo dell'industria peschereccia;
  • e)della concessione per l'esercizio delle proprie attivita' di aree e fabbricati del Demanio marittimo, col pagamento del solo annuo canone di L. 20, a titolo ricognitorio, e con l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a condizione che le Societa' cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale in quanto dovuti, nonche' l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati. 20 21 Dell'agevolezza di cui alla lettera c) sono ammessi a godere anche i Consorzi, e le cooperative non costituite in consorzi.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

20

Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ancorche' non assentite a cooperative e rela- tive non esclusivamente alla cattura di organismi viventi ma anche alla maricoltura e acquacoltura, e' determinato in lire cinquecentomila per ogni unita' produttiva".

21

Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205, ha disposto (con l'art. 4-quater, comma 1) che "Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorche' singole, per l'esercizio di attivita' di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonche' per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese". Ha inoltre disposto (con l'art. 4-quater, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art48 · fonte del testo

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