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[1]Abbuono e recupero delle somme liquidate in via provvisoria

[2]In tutti i casi in cui e' stabilita la competenza delle direzioni provinciali del tesoro ad effettuare liquidazioni in via provvisoria e l'amministrazione centrale, in sede di provvedimento definitivo, non confermi le liquidazioni medesime ovvero faccia luogo a liquidazione di un trattamento inferiore, le somme in piu' corrisposte sono abbuonate, sempreche' risulti la buona fede degli interessati.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1979 al 12 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art73 · fonte del testo

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