Articolo abrogato dal d.p.r. 30 settembre 1999, n.377.
Abrogato dal 12 novembre 1999
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 settembre 1999, n.377.
Abrogato dal 12 novembre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 12 novembre 1999. 66 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Abbuono e recupero delle somme liquidate in via provvisoria
tolto: In tutti i casi in cui e' stabilita la competenza delle direzioni provinciali del tesoro ad effettuare liquidazioni in via provvisoria e l'amministrazione centrale, in sede di provvedimento definitivo, non confermi le liquidazioni medesime ovvero faccia luogo a liquidazione di un trattamento inferiore, le somme in piu' corrisposte sono abbuonate, sempreche' risulti la buona fede degli interessati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art73 · fonte del testo
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