Articolo abrogato dalla l. 6 ottobre 1986, n.656.
Abrogato dal 16 ottobre 1986
Articolo abrogato dalla l. 6 ottobre 1986, n.656.
Abrogato dal 16 ottobre 1986
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 16 ottobre 1986. 56 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro
tolto: Ai collaterali minorenni sono equiparati i fratelli e le sorelle maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Nel caso di inabilita' temporanea si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12. L'inabilita' e' da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di eta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1986, N.656
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art65 · fonte del testo
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