[1]Genitori separati, madre vedova passate a nuove nozze

[2]Alla madre vedova e' equiparata quella che, alla data del decesso del tiglio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. 18 Ove il marito sia il padre del militare o del civile deceduto e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori. Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare. 18 In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite. E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze Ove il marito sia o divenga comunque inabile a proficuo lavoro, anche temporaneamente. In tal caso si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

18

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 24 settembre 2015, n. 191 (in G.U. 1ª s.s. 30/9/2015, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di.pensioni di guerra), nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione della madre del militare o del civile deceduto, che viva effettivamente separata dal marito, alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti, anche nel caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi, siano di ammontare non superiore al limite di reddito stabilito ai sensi dell'art. 70 dello stesso decreto".

Testo vigente dal 1 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 191/2015

    Ha colpito questo articolo
    24 settembre 2015

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost, i commi primo e terzo dell'art. 60 del T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) nella parte in cui, disciplinando il diritto alle pensioni indirette di guerra, subordinano il diritto alla pensione della madre del militare, deceduto per fatto bellico o a causa del servizio, separata effettivamente dal marito alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti. La previsione normativa infatti ha stabilito per la madre separata un trattamento deteriore rispetto alla madre vedova, prevedendo per entrambe un comune requisito negativo - quello di non possedere un reddito annuo complessivo superiore a un determinato ammontare - e aggiungendo, solo per la prima, anche quello di non percepire gli alimenti (e, a fortiori , l'assegno di mantenimento) dal marito. Tale scelta dipende da una concezione ormai superata dei rapporti familiari, che presuppone che la pensione di reversibilità sopperisca a una mancanza di autonomia economica della donna, cosicché non spetti quando si faccia fronte a tale mancanza con gli assegni alimentari. Poiché, al contrario, il principio della parità dei coniugi è ormai acquisito, la disparità tra le due fattispecie non trova più alcuna giustificazione. (Devono quindi ritenersi assorbiti gli altri motivi di censura, prospettati con riferimento all'art. 29 Cost.) Sulla necessità che le questioni di legittimità costituzionale siano strumentali alla tutela richiesta dal rimettente, e non coincidano col petitum del giudizio principale, v. le citate sentenze nn. 38/2009 e 84/2006. Sul carattere particolarmente rigido dell'ordine di precedenza nell'attribuzione del trattamento previdenziale di guerra, v. la citata sentenza n. 399/1994 e la citata ordinanza n. 275/2002. Sulle scelte discrezionali del legislatore in materia di politiche economiche, da cui possano derivare legittimi limiti a misure di solidarietà nazionale, v. la citata sentenza n. 405/1993.

    Art. 60 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 1 ottobre 2015.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 24 settembre 2015, n. 191 (in G.U. 1ª s.s. 30/9/2015, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di.pensioni di guerra), nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione della madre del militare o del civile deceduto, che viva effettivamente separata dal marito, alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti, anche nel caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi, siano di ammontare non superiore al limite di reddito stabilito ai sensi dell'art. 70 dello stesso decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art60 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari