[1]Ammissione degli invalidi minorenni in istituti di rieducazione e qualificazione

[2]Gli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di eta' minore, sono ammessi, ove ne venga fatta richiesta e ve ne sia la necessita', in istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, previa autorizzazione delle amministrazioni o degli enti competenti. L'onere relativo e' a carico dello Stato. Per i minori invalidi di 1ª categoria, la necessita' dell'ammissione negli istituti di rieducazione o qualificazione e' presunta. Per i minori ascritti a categoria inferiore alla 1ª la opportunita' dell'ammissione dei medesimi nei suddetti istituti e' accertata dalle amministrazioni o dagli enti competenti. Al rimborso delle rette a favore delle amministrazioni o degli enti competenti provvedono le direzioni provinciali del tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Durante il periodo di permanenza nei predetti Istituti, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma, verra' effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo. Gli istituti che ricoverino invalidi minorenni, ai sensi del primo comma del presente articolo, devono dare immediata comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro, che ha in carico la partita di pensione dell'invalido, per gli adempimenti di competenza.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari