Art. 31 — Minori invalidi esclusi dall'ammissione in Istituti di rieducazione e qualificazione
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 155 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: All'ammissione dei minori invalidi in appositi istituti di rieducazione e qualificazione non si provvede:
tolto: a) quando in rapporto alle loro condizioni fisiche, e' esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra l'opportunita' della rieducazione o qualificazione prevista nell'articolo 30;.
tolto: b) quando i genitori o tutori dei minori diano, all'opera nazionale invalidi di guerra, la prova di essere in grado di provvedere essi stessi, in modo sufficiente, alla rieducazione o qualificazione dei minori e concretamente vi provvedano. Contro la decisione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, relativamente al disposto delle lettere a) e b) di cui al precedente comma e contro il provvedimento di ammissione agli istituti di rieducazione e qualificazione, quando l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra abbia omesso di sentire i legali rappresentanti degli invalidi o abbia provveduto in difformita' del loro parere, e' ammesso il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dei relativi provvedimenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art31 · fonte del testo
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