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[1]Indennita' di assistenza e di accompagnamento

[2]((Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, annessa al presente decreto, e' liquidata, d'ufficio, una indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili: lettera A......................... L. 384.000 lettera A-bis....................... L. 335.000 lettera B......................... L. 296.000 lettera C......................... L. 260.000 lettera D......................... L. 220.000 lettera E......................... L. 182.000 lettera F......................... L. 143.000 lettera G......................... L. 105.000 lettera H......................... L. 69.000 I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo; A-bis; B numero 1); C; D; E numero 1), della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra loro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare. Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1), possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne dara' immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza. La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4) comma secondo della lettera A; in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis. Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E lettera A-bis numero 2) i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000 mensili. L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato)).

Testo in vigore dal 2 febbraio 1982 al 16 ottobre 1982

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Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1979 al 2 febbraio 1982. 194 parole tolte, 172 parole aggiunte in 3 capoversi.

Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, annessa al presente tolto: testo unico aggiunto: decreto, e' liquidata tolto: d'ufficioaggiunto: , d'ufficio, una indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza tolto: o aggiunto: e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A......................... L. 384.000 lettera A-bis tolto: n. 1), n. 2), comma secondo e n. 3)aggiunto: ........ tolto: L. 288.000 lettera A-bis n. 2), comma primoaggiunto: ...............tolto: . L. 188 aggiunto: L. 335.000 lettera B......................... L. tolto: 249.600 aggiunto: 296.000 lettera C......................... L. tolto: 211.200 aggiunto: 260.000 lettera D......................... L. tolto: 172.800 aggiunto: 220.000 lettera E......................... L. tolto: 134.400 aggiunto: 182.000 lettera F......................... L. tolto: 96 aggiunto: 143.000 lettera G......................... L. tolto: 76.800 aggiunto: 105.000 lettera H......................... L. tolto: 57.600

aggiunto: 69.000 I pensionati affetti tolto: da una delle invalidita' specificate alle lettere A, A-bis aggiunto: dalle invalidita' specificate nelle lettere A numeri 1), 2), tolto: comma secondo, 3); B numeri aggiunto: 3), 4) comma secondo; A-bis; B numero 1); tolto: 3), 4); C; D; E tolto: n. 1) aggiunto: numero 1), della succitata tabella, possono ottenere tolto: a richiesta l'accompagnatore militare. In tale ipotesi, l'indennita' di cui al presente articolo e' ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis n. 1), nel caso di assegnazione diaggiunto: , a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra loro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare. Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A aggiunto: numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis tolto: n. aggiunto: numero 1), tolto: n. 2), comma secondo e n. 3), possono chiedere l'assegnazione aggiunto: possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di tolto: questi, aggiunto: ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazionetolto: , per ciascuno di essi, di un assegno, aggiunto: di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La aggiunto: competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne dara' immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza. La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita in L. tolto: 300 aggiunto: 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A tolto: n. aggiunto: numero 1), tolto: in quanto affetti da cecita' bilaterale accompagnata da mancanza di aggiunto: che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o tolto: da sordita' bilaterale, e n. aggiunto: la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); in L. tolto: 250 aggiunto: 600.000 mensili per gli invalidi ascritti tolto: al punto 1) aggiunto: ai numeri 1), 3) e 4) comma secondo della lettera Atolto: , in quanto, oltre che da cecita' bilaterale, sono affetti da una invalidita' ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A; in L. tolto: 200 aggiunto: 400.000 mensili per gli ascritti tolto: alla lettera A-bis n. 1), aggiunto: al numero 1) della lettera A-bis tolto: n. 2), comma secondo, e n. 3).aggiunto: . Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella Etolto: , lettera B, n. 3), aggiunto: lettera A-bis numero 2) i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione tolto: della indennita' aggiunto: dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. tolto: 150 aggiunto: 200.000 mensili. L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi tolto: sesto e settimo aggiunto: quinto e sesto, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in tolto: ospedale aggiunto: ospedali o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente … rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti tolto: per il secondo e per il terzo accompagnatore, aggiunto: in luogo del secondo e del terzo accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art21 · fonte del testo

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