[1]Corresponsione dei ratei lasciati insoluti e dei trattamenti liquidati posteriormente alla morte del titolare

[2]In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno temporaneo il rateo di trattamento pensionistico, ivi compresi gli assegni accessori, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata separazione personale a lui addebitabile con sentenza passata in giudicato. In mancanza del coniuge ovvero quando nei confronti di questi sia intervenuta la predetta sentenza di separazione, il rateo lasciato insoluto spetta ai figli del pensionato. Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo e' devoluto a favore degli eredi del pensionato secondo le norme di legge in materia di successione. La riscossione del rateo puo' essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via amministrativa. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai casi in cui il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico venga emesso dopo l'avvenuto decesso del titolare in tale ipotesi il rateo e' devoluto a favore degli eredi del pensionato secondo le norme di legge in materia di successione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art123 · fonte del testo

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