[1]Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore

[2]((Il Ministro del tesoro, entro i limiti del contingente numerico fissato dal primo comma del successivo articolo 110 come risulta modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, puo' stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predette Commissioni. Il relativo trattamento economico e' stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati)). I medici di cui al presente articolo non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 750 anno e cessano comunque dalla suddetta attivita' al raggiungimento del predetto limite di eta'. Tuttavia, per comprovate esigenze della commissione medica superiore e qualora trattisi di medici di qualificata esperienza e competenza in materia di pensionistica di guerra, possono essere convenzionati medici anche se abbiano superato il 750 anno di eta', ma non oltre il 78ª anno di eta', nel limite di 4 unita' e purche' non venga superato il contingente massimo dei componenti di tale commissione medica superiore di cui al successivo art. 110. L'attivita' svolta presso le commissioni mediche di cui agli articoli 105 e 106 dal personale sanitario contemplato nel presente articolo non rientra fra le prestazioni d'opera previste dal quinto comma dell'art. 99 del testo unico delle norme in materia di pensioni ordinarie approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e non e' incompatibile con lo svolgimento di eventuale altra attivita' prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale. Appositi contratti e convenzioni possono, inoltre, essere stipulati, dal Ministro della difesa, sempre su richiesta del Ministro del tesoro, con ospedali civili, istituti sanitari ed altri enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero, il trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli accertamenti di cui al primo comma. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 ottobre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 1982 al 16 ottobre 1986. 22 parole tolte, 31 parole aggiunte.

Il Ministro tolto: della difesa, su richiesta del Ministro del tesoro puo', sempreche' non vengano superati i contingenti numerici stabiliti aggiunto: del tesoro, entro i limiti del contingente numerico fissato dal primo comma del successivo tolto: art. 110, aggiunto: articolo 110 come risulta modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, puo' stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle tolto: commissioni aggiunto: Commissioni mediche territoriali e della tolto: commissione aggiunto: Commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predette tolto: commissioni aggiunto: Commissioni. Il relativo trattamento economico e' stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art109 · fonte del testo

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