Nomina dei membri delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica superiore - Emolumenti ad essi spettanti Ai fini della nomina a membri delle commissioni mediche per le Pensioni di guerra e della commissione medica superiore gli ufficiali medici delle categorie in congedo, anche se appartenenti al ruolo d'onore, sono richiamati in servizio per l'espletamento delle loro mansioni per conto ed a carico del Ministero del tesoro. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al precedente comma, gli ufficiali medici, collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere richiamati in servizio a termini dell'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355. I richiami in servizio di cui ai precedenti commi sono effettuati per un periodo non superiore ad anni cinque e possono essere rinnovati per periodi successivi, ma comunque non oltre il limite di eta' previsto dall'art. 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113, per le varie categorie di ufficiali medici. In relazione al sopravvenuto mutamento delle esigenze di servizio, la competente autorita', su richiesta del Ministro del tesoro, puo' disporre in qualunque tempo la cessazione dal servizio degli ufficiali richiamati ai sensi dei precedenti commi. Ai membri civili delle commissioni mediche periferiche o della commissione medica superiore, non dipendenti dallo Stato, e' dovuto un compenso per le prestazioni professionali effettuate. Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, la misura del compenso di cui al precedente comma nonche' l'emolumento mensile da liquidarsi, ove competa, ai sanitari civili che, ai sensi del sesto comma del precedente art. 105 ((,))vengano nominati presidenti delle commissioni mediche. L'onere per stipendi ed indennita' dovuti agli ufficiali medici richiamati in servizio, per i compensi ai medici civili di cui al quinto comma, per l'emolumento eventualmente spettante ai sanitari nominati presidenti delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e per il funzionamento in genere delle commissioni stesse e della commissione medica superiore grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 18 maggio 1979

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 maggio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 18 maggio 1979. .

… competa, ai sanitari civili che, ai sensi del sesto comma del precedente art. 105aggiunto: ,vengano nominati presidenti delle commissioni mediche. L'onere per stipendi ed indennita' dovuti agli ufficiali …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art108 · fonte del testo

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