Art. 968 — Criteri per la scelta del personale civile insegnante

Gli incarichi di insegnamento per le materie non militari presso gli istituti, le scuole e gli enti delle Forze armate sono conferiti dal ((...)) comandante dell'istituto, della scuola o dell'ente interessato ((in esito alla procedura di cui al comma 3)), secondo il seguente ordine di preferenza:

  • a)incaricati presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate;
  • b)docenti universitari;
  • c)magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato;
  • d)insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  • e)impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attivita' di servizio;
  • f)lettori di lingua straniera;
  • g)estranei all'amministrazione dello Stato, specificamente incaricati, provvisti del titolo di studio, richiesto per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria per la materia oggetto del conferimento dell'incarico, ovvero di titoli culturali o professionali che assicurino una comprovata esperienza, secondo le valutazioni espresse al riguardo da parte dei comandi delle scuole, istituti ed enti delle Forze armate. A parita' di merito e titoli, la qualifica di ufficiale in congedo costituisce requisito preferenziale. Il comandante della scuola o dell'ente interessato segnala il personale civile, al quale attribuire l'incarico di insegnamento, al rispettivo stato maggiore o comando generale, il quale a seguito dell'accertamento dei requisiti necessari per il conferimento dell'incarico, da' il preventivo benestare. Ottenuto tale benestare, il citato comandante ((autorizza la stipula della convenzione, ai sensi dell'articolo 565)). Le scuole, gli istituti ed enti delle Forze armate, nel superiore interesse degli studi, possono proporre, in via eccezionale, il conferimento di incarichi di insegnamento, in deroga all'ordine di precedenza di cui al comma 1.

Testo vigente dal 28 aprile 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012. 17 parole tolte, 18 parole aggiunte in 2 capoversi.

Gli incarichi di insegnamento per le materie non militari presso gli istituti, le scuole e gli enti delle Forze armate sono conferiti dal tolto: Ministero della difesa su proposta delaggiunto: ... comandante dell'istituto, della scuola o dell'ente interessato aggiunto: in esito alla procedura di cui al comma 3, secondo il seguente ordine di preferenza:

… per il conferimento dell'incarico, da' il preventivo benestare. Ottenuto tale benestare, il citato comandante tolto: provvedera' alla stipulazione della convenzione da inoltrare al Ministero della difesa aggiunto: autorizza la stipula della convenzione, ai sensi dell'articolo 565. Le scuole, gli istituti ed enti delle Forze armate, nel superiore interesse degli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art968 · fonte del testo

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