Art. 1126-bis — Modifiche, abrogazioni e clausola di corrispondenza

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

  • a)al codice, a ciascuno degli articoli 1101, comma 1, 1105, comma 1, 1109, comma 1, 1113, comma 1, 1117, comma 1, 1121, comma 1, 1125, comma 1, 1129, comma 1, 1133, comma 1, 1138, comma 1, 1142, comma 1, 1146, comma 1, 1150, comma 1, 1154, comma 1, 1162, comma 1, 1166, comma 1, 1170, comma 1, 1174, comma 1, 1178, comma 1, 1186, comma 1, 1190, comma 1, 1195, comma 1, 1199, comma 1, 1203, comma 1, 1207, comma 1, 1211, comma 1, 1215, comma 1, 1219, comma 1, 1223, comma 1:
  • 1)all'alinea, le parole «, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate» sono soppresse;
  • 2)a ciascuna delle lettere, ivi previste, le cifre indicate a fianco di ciascun grado sono soppresse;
  • b)gli articoli 798, comma 1, 799, 810, 813, 819, 1101, comma 2, 1104, 1105, comma 2, 1108, 1109, comma 2, 1112, 1113, comma 2, 1116, 1117, comma 2, 1120, 1121, comma 2, 1124, 1125, comma 2, 1128, 1129, comma 2, 1132, 1133, comma 2, 1136, 1138, comma 2, 1141, 1142, comma 2, 1145, 1146, comma 2, 1149, 1150, comma 2, 1153, 1154, comma 2, 1157, 1162, comma 2, 1165, 1166, comma 2, 1169, 1170, comma 2, 1173, 1174, comma 2, 1177, 1178, comma 2, 1181, 1186, comma 2, 1189, 1190, comma 2, 1194, 1195, comma 2, 1198, 1199, comma 2, 1202, 1203, comma 2, 1206, 1207, comma 2, 1210, 1211, comma 2, 1214, 1215, comma 2, 1218, 1219, comma 2, 1222, 1223, comma 2, 1226, 2233, comma 2, 2234 e 2239, comma 2, del codice sono abrogati;
  • c)i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la medesima materia.

Testo vigente dal 18 aprile 2013

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1126bis · fonte del testo

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