Art. 959 — Bandi di concorso

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I concorsi di cui all'articolo 958, sono indetti:

  • a)con provvedimenti adottati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, per gli atleti dei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
  • b)con provvedimento adottato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, per gli atleti da reclutare nel gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri. Nei bandi di concorso sono indicati:
  • a)il termine e le modalita' per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
  • b)i titoli ammessi a valutazione e i punteggi massimi a essi attribuibili;
  • c)le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti;
  • d)la durata e le modalita' di svolgimento dei rispettivi corsi di cui all'articolo 958, comma 5;
  • e)il numero complessivo dei posti messi a concorso suddivisi per disciplina sportiva e relativa specialita';
  • f)ogni altra prescrizione o notizia utile. 2. Tra i titoli oggetto di valutazione devono essere compresi i risultati ottenuti dai candidati in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei e italiani, certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali. Ai risultati agonistici previsti dal comma 2 e a ogni altro risultato conseguito nelle prestazioni sportive deve corrispondere un punteggio massimo che tenga conto del livello della competizione e del risultato ottenuto. Costituiscono comunque titolo di merito i titoli riportati nell'articolo 960.

Testo in vigore dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art959 · fonte del testo

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